Dovranno pagare 340mila euro per aver presentato, al Tribunale delle imprese, un ricorso contro la società Stretto di Messina, concessionaria del Ponte sullo Stretto. Parliamo dei 104 cittadini che hanno mosso un’azione inibitoria collettiva per fermare la realizzazione del Ponte. Il ricorso è stato giudicato non ammissibile dal Tribunale di Roma, che li ha condannati a pagare 238mila euro di spese oltre oneri di legge, per complessivi circa 340mila euro.
Poco chiari i parametri in base ai quali è stata determinata una cifra così spropositata e abnorme.
Facendo un confronto con i 19 provvedimenti, relativi ad azioni inibitorie, emessi in precedenza, troviamo che, in sette casi, le Corti hanno dichiarato compensate le spese del giudizio, vale a dire che ognuna delle parti deve pagare i propri avvocati.
Una compensazione decisa sulla base della “novità” della questione o della sua complessità, vale a dire le stesse caratteristiche che sono rintracciabili nel nostro caso, in cui – però – i giudici hanno ritenuto di condannare i richiedenti al pagamento delle spese.
Lo avevano fatto anche nelle restanti 12 azioni inibitorie, ma con un massimo di 16.290 euro, un importo consistente ma accettabile, che rispetta il principio di “proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato” indicato anche dalla Cassazione (sez II, 8/7/24). Nulla a che vedere con quanto avvenuto per il ricorso contro la Sretto di Messina.
La richiesta dei ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avvocati Aurora Notarianni, Giuseppe Vitarelli, Antonino De Luca e Maria Grazia Fedele, era che venisse “disapplicato” il decreto n.35 del 2023, la legge con cui è stato ripreso integralmente sia il vecchio progetto di Ponte del 2011 sia la relativa concessione.
Si chiedeva di accertare «la responsabilità della società e il danno ingiusto causato per la violazione del dovere di diligenza, correttezza e buona fede proseguendo nell’attività per la realizzazione del ponte sullo Stretto, nonostante l’opera non abbia alcun reale interesse strategico e non sia fattibile sotto i profili ambientali, strutturali ed economici».
A tutela dei proprio “interessi sovraindividuali – collettivi, diffusi e omogenei – garantiti dagli artt. 9, 32, 41 be 42 della Costituzione”, i ricorrenti segnalavano come venissero lesi i diritti alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art.9), alla salute (art.32), alla proprietà privata (art.41 e 42). E che non venissero rispettate le norme del diritto europeo, a partire dall’obbligo di espletare una nuova gara d’appalto fino alla mancata osservanza dei principi di prevenzione e precauzione in materia ambientale. Per fare cosa? Per realizzare un’opera che non ha i requisiti di necessità, straordinarietà ed urgenza, non è di preminente interesse nazionale. Oltre ad avere profili di danno erariale e irrisolti problemi tecnici.
Tutto questo in un ricorso di 42 pagine, molto dettagliato e supportato da materiale documentario.
I giudici non sono, però, entrati nel merito delle questioni segnalate, hanno emesso una sentenza in cui si sono limitati a dichiarare il ricorso inammissibile perché “prematuro”, avanzato “non solo in assenza di alcun effettivo danno ambientale che si sia iniziato a produrre in conseguenza di una condotta illecita, ma addirittura senza che il pregiudizio all’ambiente sia stato prospettato come imminente”. Essendo “ancora in corso ulteriori procedimenti istruttori e valutativi”, con particolare riferimento alla approvazione del CIPESS ancora da venire.
La Corte ha dichiarano inammissibile anche l’intervento di 139 cittadini (originariamente 140), che si erano costituiti in giudizio a sostegno della società Stretto di Messina, ritenendo il Ponte un’opera strategica necessaria per superare l’emarginazione e il depauperamento del territorio. Questi cittadini, sostenitori della Stretto di Messina, hanno – di fatto – spostato l’asse del contendere dalla illegittimità del procedimento, contestata dai ricorrenti, alla opportunità ed urgenza di realizzare un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.
Non vogliamo essere così cattivi da pensare sia stata la loro tesi favorevole al Ponte, a “questo” Ponte, a indurre la Corte a essere più benevola nei loro confronti. Fatto sta che, per loro, le spese di giudizio sono state compensate.
Dopo la condanna, i 104 ricorrenti e i loro avvocati hanno deciso di fare appello e hanno presentato una impugnativa in cui si chiede “l’annullamento della condanna alle spese legali per carenza di motivazione, violazione delle norme di legge e di tariffa” e la compensazione delle spese di giudizio.
Non viene, invece, impugnato il merito della sentenza “per sopravvenuta carenza di interesse”. Nel novembre 2024, infatti, la commissione VIA/VAS ha espresso parere negativo e la progettazione dell’opera non può proseguire – scrivono gli appellanti – senza l’autorizzazione della Commissione europea a derogare i vincoli ambientali previsti per le zone di protezione speciale (Curcuraci, Antennammare, Costa Viola etc).
Sarà comunque possibile, in futuro, che i ricorrenti ritornino sul merito, sia dell’interesse collettivo ad un ambiente salubre sia della illegittimità del procedimento, quando il pericolo sarà più imminente, meno “evanascente e ipotetico”, come è stato al momento valutato.
Già attuale, invece, l’interesse ad ottenere la revisione della condanna a pagare le spese di giudizio. Nell’impugnativa, gli appellanti denunciano la manifesta sproporzione e l’irragionevaolezza della cifra indicata. Notano come non siano stati rispettati i parametri previsti dalla legge per la determinazione dei compensi (DM 55/2014, 147/2022), compensi che possono essere derogati solo con una specifica motivazione, che non viene fornita. Ed evidenziano che, anche se fosse stata applicata la tariffa massima, si sarebbe arrivati ad un valore di paio di decine di migliaia di ero, non certo di centinaia di migliaia.
Tale violazione – scrivono – “comporta la lesione del principio di uguaglianza sostanziale per cui il godimento dei diritti, tra cui l’accesso alla giustizia, deve essere assicurato” a tutti, anche a chi non è ricco.
E’ questo l’aspetto più grave di questa condanna, il rischio che scoraggi il ricorso alla Giustizia per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Come leggiamo nell’impugnativa, “l’abnormità della condanna ha come effetto quello di disincentivare i cittadini e soprattutto le classi sociali più deboli nel far ricorso alla giustizia”, nel timore delle conseguenze economiche che ne possano derivare.
Per adesso, i 104 cittadini che hanno avviato questa azione sono decisi ad andare avanti. Si sono esposti personalmente ma hanno agito – di fatto – nell’interesse di tutti coloro che condividono il loro punto di vista sulla necessità di preservare il territorio “anche nell’interesse delle future generazioni”. Ed opporsi all’inizio dei lavori anche solo propedeutici ad una struttura, allo stato attuale, non realizzabile. Lavori che comunque sconvolgerebbero due città e tutta l’area ad esse circostante, provocando danni irreversibili.
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340mila euro per aver chiesto di valutare la legittimità del Ponte sullo Stretto
Redazione Sicilia